Fonte: CSV NET
di Massimo Novarino

Con l’articolo “Terzo settore paga l’Irap più delle imprese” avevamo segnalato, riepilogando regione per regione, lo stato dell’arte.

Pochi giorni fa, la Regione Piemonte è intervenuta in materia di Irap per quanto attiene la sua applicazione agli enti del Terzo settore. La legge regionale 30/11/2023, n. 33 (art 1 comma 1) ha infatti previsto alcune agevolazioni/esenzioni, quali:

  1. a) azzeramento per gli enti che svolgono le attività indicate all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) del codice del Terzo settore (dlgs 117/2017), nello specifico interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie e prestazioni socio-sanitarie, pur mantenendo l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale;
  2. b)  2,9% per le organizzazioni di volontariato che svolgono attività diverse da quelle indicate all’articolo 5, comma 1, del codice del Terzo settore (dlgs 117/2017), iscritte nell’apposita sezione di cui all’articolo 46 del medesimo decreto legislativo;
  3. c) 1,9% per le cooperative sociali che svolgono attività diverse da quelle indicate all’articolo 5, comma 1, del codice del Terzo settore (dlgs 117/2017), iscritte nell’apposita sezione di cui all’articolo 46 del medesimo decreto legislativo;
  4. d) 3% per i centri di servizio del volontariato di cui all’articolo 61del codice del Terzo settore (dlgs 117/2017), iscritte nell’apposita sezione di cui all’articolo 46 del medesimo decreto legislativo.

Con tale provvedimento restano esclusi dalle agevolazioni molti enti del Terzo settore, pur essendo anch’essi enti che svolgono attività di interesse generale e caricati delle stesse procedure di trasparenza e controllo del pari degli enti agevolati, quali ad esempio:

  • quasi tutte le associazioni di promozione sociale (Aps) e gli altri enti del Terzo settore (sezione G del Runts), ad eccezione di quegli enti che svolgono le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) del codice del Terzo settore (dlgs 117/2017);
  • gli enti filantropici;
  • le società di mutuo soccorso;

Per quanto riguarda le cooperative sociali va per inciso rilevato che, per esse, la nuova norma regionale fa un riferimento errato circa le tipologie di attività: infatti, richiama l’art 5 del dlgs 117/17, che però si applica “agli enti del terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali”; il riferimento corretto dovrebbe essere all’elenco delle attività di cui all’art 2 del dlgs 112/17.

In allegato il prospetto riepilogativo aggiornato.